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Circolare 26

ASSENZE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI DI CUI ALLA LEGGE 13.11.2023 N. 159

Assenze senza giustificati motivi di cui alla Legge 13 novembre 2023 n. 159

Utente RAPC04000C-aut

da Rapc04000c-aut

Si richiama l’attenzione delle/dei docenti delle classi del Primo Biennio e delle famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi del Primo Biennio soggetti all’obbligo scolastico su quanto previsto dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, in particolare sull’art. 12 di cui di seguito si riportano i commi 4, 5, 7.

Art. 12 c. 4

Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Art. 12 c. 5

In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4. 

Art. 12 c. 7

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Visto quanto previsto dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, art. 12;

considerato che non rientrano tra le assenze ingiustificate quelle ascrivibili ai criteri di deroga ai fini della validità dell’anno scolastico deliberate da Collegio dei docenti nella seduta del 14 settembre 2024 e comunicate con la circolare n. 19,

  • le/i docenti coordinatori delle classi del Primo Biennio vigileranno sul rispetto da parte di studentesse e studenti di quanto previsto dall’art. 12 c. 4 e provvederanno a comunicare tempestivamente alla Dirigente scolastica (per il tramite della segreteria didattica), affinché provveda agli adempimenti previsti dalla legge, i nominativi di studentesse e studenti che nel corso di tre mesi siano state/stati assenti per più di quindici giorni senza giustificati motivi;
  • le famiglie o coloro che detengono la responsabilità genitoriale, in quanto responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, monitoreranno con assiduità il registro elettronico al fine di verificare il rispetto del minimo di frequenza previsto dalla normativa vigente e produrranno, diversamente, alla segreteria didattica tempestiva giustificazione per motivi di salute e/o altri impedimenti gravi.

N.B. Non saranno giustificate le assenze riportanti la dicitura generica “per motivi personali”.

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