A seguito dell’approvazione il 25 settembre 2024 del DDL 1830 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, è opportuno mettere a conoscenza gli studenti e le studentesse e le loro famiglie delle modifiche che saranno apportate alla Carta dei servizi della scuola e delle ricadute, della nuova normativa in sede di valutazione intermedia e finale, nello specifico in riferimento all’attribuzione del credito scolastico.
Modifiche del DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative):
- l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avviene anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- maggiore peso viene conferito al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
- si prevede per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, che il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo;
- Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Ne consegue che quanto indicato nella circolare n. 35 sui crediti scolastici decade.
Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Sarà cura della scuola in collaborazione con la componente studentesca e dei genitori provvedere alla modifica della Carta dei servizi e del regolamento disciplinare in riferimento alle modifiche normative introdotte.
da Rapc04000c-aut